domenica 2 maggio 2010

L'Abc della riforma del lavoro

è di tutto di più nel collegato Lavoro, convertito definitivamente in legge, il 3 marzo, da Palazzo Madama. Nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 agli attuali 50, trovano spazio norme di contenuto diverso e assai eterogeneo: dalla nuova possibilità per un 15enne di entrare in azienda come apprendista, ai certificati di malattia on line, alla possibilità di impugnare un provvedimento di licenziamento, anche in sede stragiudiziale.

Tra le novità in arrivo, il ritorno dello staff leasing, la revisione della disciplina pensionistica sui lavori usuranti, il riordino delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di sommerso. Nel corso del passaggio alla Camera, sono, invece, saltati i limiti al riscatto dei periodi di congedo di maternità fuori del rapporto di lavoro e la norma sui direttori scientifici. Confermata, invece, - tra le polemiche - la mini riforma di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro e un vero e proprio "condono" su alcuni contenziosi pendenti per mancate trasformazioni di rapporti precari in posti a tempo indeterminato: il datore di lavoro se la caverà pagando al lavoratore un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

S'intensificano poi i controlli per evitare frodi contributive e si chiariscono le competenze tra Inail e Ispesl in materia di sicurezza del lavoro. Novità, anche, sul fronte dello sport: i medici di casa potranno esercitare le loro attività presso la delegazione sportiva giunta all'estero per gare internazionali, anche, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. Ecco comunque, voce per voce, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute nel nuovo "pacchetto lavoro".

Adempimenti pubblica amministrazione (articolo 5). Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra le novità, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.

Apprendisti a 15 anni (articolo 48, comma 8). Sarà possibile assolvere all'ultimo anno di obbligo di istruzione (cioè dai 15 anni di età) attraverso l'apprendistato, previa «la necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali». La novità, introdotta dalla Camera, di fatto, scrive un nuovo capitolo nello "stop and go" sull'obbligo scolastico in Italia, ripetutamente modificato dai Governi, di destra e di sinistra. L'effetto pratico di questa disposizione, che s'inserisce nel quadro della legge Biagi, è molto semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.

Aspettativa (articolo 18). Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Certificati di malattia (articolo 25). Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia.

Certificazione del rapporto di lavoro e clausole generali (articolo 30). Arrivano norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In riferimento alle "clausole generali" si dispone, in particolare, che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Si dettano, poi, disposizioni ad hoc per rafforzare il valore vincolante - anche nei confronti del giudice – dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, terrà conto "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, «le conseguenze da riconnettere al licenziamento». Ridefinita, inoltre, la finalità della procedura di certificazione. La novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al «contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro», la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al «contenzioso in materia di lavoro». Modificata, infine, la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

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